lunedì 10 marzo 2008

Contratto Nazionale di lavoro metalmeccanici 20 gennaio 2008

Con questo post, dedicato ancora al C.c.n.l. metalmeccanici del 20 gennaio 2008, terminiamo l'argomento dedicato al contratto nazionale sul quale LINEAZERO BLOG ha dedicato ampio spazio, riportando le principali variazioni, scaturite dal via libera dei lavoratori al contratto stesso.
Ricordiamo che il contratto attualmente in vigore scadrà, come da accordo tra le parti il 31/12/2011 per quanto riguarda la parte normativa e il 31/12/2009 per quanto riguarda la parte economica. (fonte: Fiom web site)

Salario
L'aumento della paga oraria, per livello di inquadramento avverrà in tre tranches:
la prima dal 01 gennaio 2008, la seconda dal 01 gennaio 2009 e la terza dal 01 settembre 2009
  • PRIMO LIVELLO: I tranches 37,50 euro/mese, II tranches ulteriori 23,12 euro/mese, III tranches ulteriori 18,76 euro/mese
  • SECONDO LIVELLO: I tranches 44,88 euro/mese, II tranches ulteriori 27,06 euro/mese, III tranches ulteriori 21,93 euro/mese
  • TERZO LIVELLO: I tranches 51,75 euro/mese, II tranches ulteriori 31,91 euro/mese, III tranches ulteriori 25,88 euro/mese
  • QUARTO LIVELLO:I tranches 54,75 euro/mese, II tranches ulteriori 33,76 euro/mese, III tranches ulteriori 27,38 euro/mese
  • QUINTO LIVELLO: I tranches 60,00 euro/mese, II tranches ulteriori 37,00 euro/mese, III tranches 30,00 euro/mese
  • QUINTO LIVELLO S: I tranches 66,38 euro/mese, II tranches ulteriori 40,93 euro/mese, III tranches ulteriori 33,18 euro/mese
  • SESTO LIVELLO: I tranches 71,25 euro/mese, II tranches ulteriori 43,94 euro/mese, III tranches ulteriori 35,62 euro/mese
  • SETTIMO LIVELLO: I tranches 78,75 euro/mese, II tranches ulteriori 48,56 euro/mese, III tranches ulteriori 39,38 euro/mese

Gli aumenti mensili riportati sono da intendersi al lordo della tassazione e delle detrazioni.

Sarà inoltre erogata in busta paga di MARZO 2008 UNA TANTUM di euro 267 al netto, circa dell'indennità vacanza contrattuale già erogata dal 1°luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Livello di inquadramento

Viene aggiuto agli attuali un ulteriore livello denominato 3S. Tale nuovo livello da interporsi tra il 3° e il 4° livello.

Viene istituita una commissione che valuterà la possibilità di intesa sull'inquadramento unico come da proposte fim-fiom-uilm (8 livelli retributivi con tre fasce salariali, per un totale di 24 categorie retributive)

Parità normativa tra operai e impiegati

  • Diritto anche per gli operai ad 1 giorno di ferie in più, in agguinta agli attuali dopo 10 anni di anzianità e di 5 giorni in più in aggiunta agli attuali dopo 18 anni di anzianità.NB: il diritto non è retroattivo e sarà maturato dal 01 gennaio 2008. ESEMPIO 1 giorno in più sarà maturato al 01 gennaio 2018 e i 5 in più a gennaio 2026.Esulano da questi calcoli SOLO quei lavoratori che hanno maturato 10 anni di anzianità lavorativa ed hanno compiuto 55 anni di età che maturano da subito il diritto ad 1 ulteriore giorno di ferie in più.
  • Dal 1° gennaio 2009 anche gli operai percepiranno lo stipendio, per effetto della mensilizzazione del salario: Verrà percepito uno stipendio calcolato su base mensile fissa e non più su base oraria. Sarà percepito l'ultimo giorno utile di ogni mese e conterrà lo stipendio del mese; le ore di straordinario e le indennità di turnazione ecc. verranno invece pagati nella busta paga del mese successivo. ESEMPIO: al 31 gennaio 2009 verrà erogato lo stipendio del mese di gennaio netto, al 28 febbraio 2009 lo stipendio di febbraio più le ore di straordinario e indennità effettuate nel mese di gennaio, al 31 marzo 2009 verrà erogato lo stipendio del mese di marzo più le ore di straordinario e le indennita effettuate nel mese di febbraio ecc...
  • Solo per coloro assunti ed in forza al 31 dicembre 2008 verrà erogata unitamente alla tredicesima mensilità e a partire dal 2009 una retribuzione aggiuntiva di 11,10 ore a titolo di superminimo non assorbibile. Tale retribuzione aggiuntiva viene riconosciuta a tutti gli operai quale indennizzo a causa della perdita di retribuzione conseguente dal passaggio dal salario allo stipendio.

Orario di lavoro

Aumento delle ore di straordinario esigibili dal datore di stipendio: da 32 a 40 nelle aziende sopra i 200 addetti e da 40 a 48 ore sotto i 200 addetti.

Vengono inoltre congelate, per anno solare 8 ore di par utilizzabili su base individuale nell'anno successivo.

Contratti a termine

Aumentato a 44 mesi anche non consecutivi, la possibilità di assunzione a tempo determinato e/o interinale al termine dei quali, nessun meccanismo prevede la trasformazione del contatto stesso a tempo indeterminato.

LINEAZERO BLOG ti invita a leggere anche il seguente articolo de il sole 24Ore



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