Ricordiamo che il contratto attualmente in vigore scadrà, come da accordo tra le parti il 31/12/2011 per quanto riguarda la parte normativa e il 31/12/2009 per quanto riguarda la parte economica. (fonte: Fiom web site)
Salario
L'aumento della paga oraria, per livello di inquadramento avverrà in tre tranches:
la prima dal 01 gennaio 2008, la seconda dal 01 gennaio 2009 e la terza dal 01 settembre 2009
- PRIMO LIVELLO: I tranches 37,50 euro/mese, II tranches ulteriori 23,12 euro/mese, III tranches ulteriori 18,76 euro/mese
- SECONDO LIVELLO: I tranches 44,88 euro/mese, II tranches ulteriori 27,06 euro/mese, III tranches ulteriori 21,93 euro/mese
- TERZO LIVELLO: I tranches 51,75 euro/mese, II tranches ulteriori 31,91 euro/mese, III tranches ulteriori 25,88 euro/mese
- QUARTO LIVELLO:I tranches 54,75 euro/mese, II tranches ulteriori 33,76 euro/mese, III tranches ulteriori 27,38 euro/mese
- QUINTO LIVELLO: I tranches 60,00 euro/mese, II tranches ulteriori 37,00 euro/mese, III tranches 30,00 euro/mese
- QUINTO LIVELLO S: I tranches 66,38 euro/mese, II tranches ulteriori 40,93 euro/mese, III tranches ulteriori 33,18 euro/mese
- SESTO LIVELLO: I tranches 71,25 euro/mese, II tranches ulteriori 43,94 euro/mese, III tranches ulteriori 35,62 euro/mese
- SETTIMO LIVELLO: I tranches 78,75 euro/mese, II tranches ulteriori 48,56 euro/mese, III tranches ulteriori 39,38 euro/mese
Gli aumenti mensili riportati sono da intendersi al lordo della tassazione e delle detrazioni.
Sarà inoltre erogata in busta paga di MARZO 2008 UNA TANTUM di euro 267 al netto, circa dell'indennità vacanza contrattuale già erogata dal 1°luglio 2007 al 31 dicembre 2007.
Livello di inquadramento
Viene aggiuto agli attuali un ulteriore livello denominato 3S. Tale nuovo livello da interporsi tra il 3° e il 4° livello.
Viene istituita una commissione che valuterà la possibilità di intesa sull'inquadramento unico come da proposte fim-fiom-uilm (8 livelli retributivi con tre fasce salariali, per un totale di 24 categorie retributive)
Parità normativa tra operai e impiegati
- Diritto anche per gli operai ad 1 giorno di ferie in più, in agguinta agli attuali dopo 10 anni di anzianità e di 5 giorni in più in aggiunta agli attuali dopo 18 anni di anzianità.NB: il diritto non è retroattivo e sarà maturato dal 01 gennaio 2008. ESEMPIO 1 giorno in più sarà maturato al 01 gennaio 2018 e i 5 in più a gennaio 2026.Esulano da questi calcoli SOLO quei lavoratori che hanno maturato 10 anni di anzianità lavorativa ed hanno compiuto 55 anni di età che maturano da subito il diritto ad 1 ulteriore giorno di ferie in più.
- Dal 1° gennaio 2009 anche gli operai percepiranno lo stipendio, per effetto della mensilizzazione del salario: Verrà percepito uno stipendio calcolato su base mensile fissa e non più su base oraria. Sarà percepito l'ultimo giorno utile di ogni mese e conterrà lo stipendio del mese; le ore di straordinario e le indennità di turnazione ecc. verranno invece pagati nella busta paga del mese successivo. ESEMPIO: al 31 gennaio 2009 verrà erogato lo stipendio del mese di gennaio netto, al 28 febbraio 2009 lo stipendio di febbraio più le ore di straordinario e indennità effettuate nel mese di gennaio, al 31 marzo 2009 verrà erogato lo stipendio del mese di marzo più le ore di straordinario e le indennita effettuate nel mese di febbraio ecc...
- Solo per coloro assunti ed in forza al 31 dicembre 2008 verrà erogata unitamente alla tredicesima mensilità e a partire dal 2009 una retribuzione aggiuntiva di 11,10 ore a titolo di superminimo non assorbibile. Tale retribuzione aggiuntiva viene riconosciuta a tutti gli operai quale indennizzo a causa della perdita di retribuzione conseguente dal passaggio dal salario allo stipendio.
Orario di lavoro
Aumento delle ore di straordinario esigibili dal datore di stipendio: da 32 a 40 nelle aziende sopra i 200 addetti e da 40 a 48 ore sotto i 200 addetti.
Vengono inoltre congelate, per anno solare 8 ore di par utilizzabili su base individuale nell'anno successivo.
Contratti a termine
Aumentato a 44 mesi anche non consecutivi, la possibilità di assunzione a tempo determinato e/o interinale al termine dei quali, nessun meccanismo prevede la trasformazione del contatto stesso a tempo indeterminato.
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